CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE VEICOLI SENZA CONDUCENTE
RENT CHIAPPI
PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto contrattuale di locazione di veicoli senza conducente tra Rent Chiappi (di seguito "Locatore") e il Cliente (di seguito "Conduttore"), in conformità alle disposizioni del Codice civile in materia di locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), all'art. 84 del Codice della Strada e alle norme del Codice del Consumo quando il Conduttore agisca quale consumatore.
ART. 1 - DEFINIZIONI
1.1 Locatore: Rent Chiappi, società proprietaria o legittima detentrice dei veicoli concessi in locazione senza conducente.
1.2 Conduttore: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di locazione e che risulta indicata quale contraente nel contratto di locazione.
1.3 Conducente: la persona fisica autorizzata alla guida del veicolo, munita di patente di guida in corso di validità.
1.4 Veicolo: l'autoveicolo, motoveicolo o altro mezzo di trasporto oggetto del contratto di locazione, comprensivo di accessori, pertinenze e dotazioni.
1.5 Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E CONSEGNA
2.1 Il Locatore concede in godimento temporaneo al Conduttore il veicolo indicato nel contratto di locazione, con le caratteristiche, dotazioni e accessori ivi specificati, per il periodo e alle condizioni economiche concordate, ai sensi dell'art. 1571 c.c.
2.2Il Locatore consegna il veicolo in perfetto stato di manutenzione, funzionante, idoneo all’uso convenuto e munito di tutta la documentazione amministrativa necessaria per la circolazione e degli eventuali accessori prescritti dalla legge, in conformità agli obblighi previsti dall’art. 1575, n. 1, c.c. Su alcuni veicoli può essere installato un sistema di localizzazione satellitare (GPS), utilizzato esclusivamente per finalità di sicurezza, tutela del bene e gestione del rapporto contrattuale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2.3 Il Conduttore prende in locazione il veicolo dichiarando di ritirarlo in buone condizioni di uso e di manutenzione e si impegna a restituirlo alla scadenza del contratto nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti.
2.4 Il contratto ha per oggetto esclusivamente il veicolo e non comprende obblighi di custodia degli effetti personali del Conduttore lasciati all'interno del mezzo.
2.5 Il Conduttore prende atto e accetta che non è previsto alcun rimborso in caso di consegna anticipata del veicolo o di mancato ritiro dello stesso.
ART. 3 - LIMITI DI UTILIZZAZIONE
3.1 Il Conduttore si obbliga a condurre personalmente il veicolo locato, salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore a favore di conducenti aggiuntivi.
3.2 Il Conduttore si obbliga a non trasportare il veicolo al di fuori del territorio dell'Isola d'Elba senza la previa autorizzazione scritta del Locatore.
3.3 È vietato al Conduttore:
utilizzare il veicolo per scopi illeciti, per gare, competizioni o prove sportive, per il traino di altri veicoli, per il trasporto di merci pericolose o in violazione delle portate massime consentite;
cedere il veicolo a terzi o concederlo in sublocazione senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore;
modificare o manomettere in alcun modo il veicolo o i suoi dispositivi di sicurezza;
utilizzare il veicolo sotto l'effetto di alcol, sostanze stupefacenti o farmaci che alterino la capacità di guida;
fumare all'interno del veicolo;
trasportare animali senza gli appositi dispositivi di contenimento omologati.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
4.1 Il Conduttore è tenuto a:
a) utilizzare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto del Codice della Strada e delle norme di circolazione;
b) verificare lo stato del veicolo al momento della consegna e segnalare immediatamente eventuali difformità o danni preesistenti;
c) custodire diligentemente il veicolo, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare furti, danneggiamenti o utilizzi non autorizzati;
d) dare avviso al Locatore quando il veicolo abbisogna di riparazioni, anche in caso di riparazioni urgenti, non potendole in alcun modo eseguire senza il consenso espresso del Locatore, in deroga all’art. 1577 c.c.;
e) restituire il veicolo nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto, ai sensi dell'art. 1590 c.c.;
f) installare correttamente i seggiolini per bambini nel veicolo e, qualora siano già installati, a verificare che siano fissati in modo conforme alle disposizioni di legge prima di mettersi in marcia e di utilizzare il dispositivo.
ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE
5.1 Il Conduttore risponde della perdita e del deterioramento del veicolo che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile, in applicazione dell'art. 1588 c.c.
5.2 Il Conduttore è pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del veicolo, ai sensi dell'art. 1588, comma 2, c.c.
ART. 6 - GUASTI E DANNI AL VEICOLO
6.1 In caso di guasto, il Conduttore deve contattare immediatamente Rent Chiappi e non può effettuare riparazioni di propria iniziativa. Le spese per eventuali riparazioni non autorizzate non saranno rimborsate e resta fermo il risarcimento del danno.
6.2 Rent Chiappi fornirà, ove possibile, assistenza o un mezzo sostitutivo.
6.3 In caso di danni al veicolo locato, il Conduttore è obbligato all'integrale risarcimento dei medesimi.
6.4 Qualora il Conduttore abbia stipulato idonee polizze assicurative aggiuntive, in caso di danni al veicolo locato egli è obbligato unicamente al pagamento di una o più penali corrispondente alla franchigia stabilita dall'Assicurazione per il verificarsi di tale evento. L'importo della franchigia è indicato nella tabella allegata al contratto e consultabile sul sito internet www.rentchiappi.it.
ART. 7 - SINISTRI STRADALI
7.1 In caso di sinistro stradale, il Conduttore deve:
a) compilare immediatamente e in ogni sua parte il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), facendolo sottoscrivere anche dalla controparte;
b) non lasciare il luogo dell'incidente;
c) informare Rent Chiappi il prima possibile, basando la propria dichiarazione sulla realtà dei fatti e senza prendere decisioni autonomamente o alterare lo stato del veicolo;
d) non riconoscere responsabilità né transigere con terzi senza autorizzazione del Locatore;
e) in caso di sinistro, anche se con feriti o danni rilevanti, avvisare le autorità competenti e richiedere l'intervento delle forze dell’ordine senza modificare lo stato dei luoghi prima del loro arrivo.
7.2 Il Conduttore accetta che qualsiasi falsità nella dichiarazione possa comportare responsabilità a suo carico.
7.3 Il mancato rispetto delle procedure di cui al punto 7.1, in particolare la mancata compilazione del modulo CAI o la sua compilazione incompleta o errata, comporta la responsabilità del Conduttore per l'intero valore dei danni cagionati al veicolo.
7.4 Qualora il sinistro sia causato dall'esclusiva responsabilità di un terzo, senza alcun concorso di colpa del Conduttore o del conducente autorizzato, il Conduttore non risponde dei danni al veicolo, fermo restando l'obbligo di collaborare con il Locatore per il recupero del credito nei confronti del responsabile.
ART. 8 - FURTO DEL VEICOLO
8.1 In caso di furto, il Conduttore si obbliga a:
a) denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti;
b) dare immediata notizia al Locatore (entro 24 ore);
c) consegnare al Locatore tutte le chiavi del veicolo nonché la copia della denuncia inoltrata, entro 3 giorni dall'evento, mediante plico raccomandato A.R.
8.2 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 8.1 comporta l'inoperatività delle coperture assicurative eventualmente previste e la piena responsabilità del Conduttore per il valore del veicolo e per tutti i danni conseguenti.
8.3 Qualora il Conduttore abbia stipulato idonea polizza assicurativa antifurto, in caso di furto del veicolo locato egli è obbligato unicamente al pagamento di una penale corrispondente alla franchigia stabilita dall'Assicurazione per il verificarsi di tale evento. L'importo della franchigia è indicato nella tabella allegata al contratto.
8.4 In assenza di copertura assicurativa antifurto, il Conduttore risponde dell'intero valore del veicolo.
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE
9.1 Il veicolo è coperto da assicurazione RCA obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
9.2 Il contratto può prevedere coperture assicurative accessorie (furto, incendio, kasko, cristalli, ecc.) con le modalità, i massimali e le franchigie indicati nella tabella allegata al contratto e consultabile sul sito internet www.rentchiappi.it.
9.3 Le coperture assicurative sono operative solo se il Conduttore ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti comporta l'inoperatività della polizza.
ART. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E INFRAZIONI
10.1 Il Conduttore si impegna a rispettare scrupolosamente il Codice della Strada e tutte le normative vigenti in materia di circolazione stradale.
10.2 In caso di violazioni accertate durante il periodo di locazione, il Conduttore è tenuto al pagamento immediato della sanzione e a darne tempestiva comunicazione al Locatore entro 48 ore dalla notifica.
10.3 Qualora la sanzione amministrativa venga notificata al Locatore, quest'ultimo addebiterà al Conduttore una commissione amministrativa di € 35,00 per la gestione della pratica, comprensiva delle attività di identificazione del trasgressore, comunicazione dei dati all'ente accertatore, gestione della corrispondenza e delle procedure amministrative connesse.
10.4 Tale importo è commisurato ai costi orari del personale specializzato necessario per l'espletamento di tali attività, come documentato dalla contabilità aziendale, e costituisce legittimo recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dal Locatore.
ART. 11 - DURATA, RESTITUZIONE E PROROGHE
11.1 Il contratto ha la durata indicata nel contratto di locazione, con decorrenza dalla data e ora di consegna del veicolo.
11.2 Il Conduttore deve restituire il veicolo presso la sede di Rent Chiappi in via Calata Italia 38, Portoferraio (LI), salvo diverso accordo scritto, lo stesso livello di carburante presente al momento della consegna. Il mezzo potrà essere riconsegnato con un livello di carburante inferiore solo se il Conduttore abbia usufruito del servizio opzionale “Pieno Prepagato”. In caso contrario, in difetto del livello di carburante iniziale, sarà addebitata una penale di € 20,00 oltre al costo del carburante mancante.
11.3 Al momento della restituzione, il Locatore verifica lo stato del veicolo e redige apposito verbale in contraddittorio con il Conduttore. Eventuali danni o difformità rispetto alle condizioni di consegna vengono contestati in tale sede. La restituzione si considera perfezionata con la riconsegna delle chiavi e la sottoscrizione del verbale di riconsegna.
11.4 Eventuali proroghe devono essere preventivamente autorizzate da Rent Chiappi.
11.5 In caso di ritardo nella riconsegna entro il giorno e l'ora stabiliti nel contratto, sarà applicata una penale di € 50,00 per autoveicoli e € 35,00 motoveicoli ogni ora di ritardo, per un massimo di 3 ore.
11.6 Qualora il ritardo superi le tre ore, sarà altresì dovuto, in aggiunta al precedente importo, l’intero canone giornaliero previsto per una ulteriore giornata di locazione. Per ogni successivo giorno o frazione di giorno di ritardo, sarà ulteriormente dovuto il relativo canone giornaliero, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 11.7 La penale di cui al punto 11.5 è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..
ART. 12 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
12.1 Il corrispettivo della locazione è determinato nel contratto e comprende:
il canone di locazione per il periodo concordato;
eventuali servizi accessori richiesti dal Conduttore;
imposte e tasse dovute per legge.
12.2 Il prezzo totale, comprensivo di imposte e di tutte le spese accessorie, viene comunicato al Conduttore prima della conclusione del contratto, in conformità all'art. 49, comma 1, lett. e) del Codice del Consumo.
12.3 Il pagamento avviene secondo le modalità concordate e previste dalle CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE consultabile nella mail di conferma o sul sito internet. Il Locatore può richiedere al Conduttore un deposito cauzionale a garanzia del rispetto delle regole contrattuali. La cauzione verrà restituita al termine della locazione, previa verifica dell’assenza di danni al veicolo o di altre inadempienze.
12.4 Il pagamento della cauzione potrà avvenire in contanti, tramite carta di credito o mediante pre-autorizzazione su carta di debito. L’importo pre-autorizzato verrà sbloccato al momento della riconsegna del mezzo. Rent Chiappi non è responsabile dei tempi tecnici di rimborso stabiliti dagli istituti di credito.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1 Il Locatore può risolvere il contratto con effetto immediato, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:
utilizzo del veicolo in violazione delle presenti condizioni generali o del Codice della Strada;
mancato pagamento del corrispettivo;
cessione del veicolo a terzi non autorizzati o sublocazione non autorizzata;
utilizzo del veicolo per scopi illeciti;
violazione dei limiti territoriali di utilizzazione di cui all'art. 3.2.
13.2 Il Conduttore consumatore ha diritto di recedere dal contratto nei casi e con le modalità previsti dalla normativa a tutela del consumatore.
13.3 In caso di grave inadempimento del Locatore (mancata consegna del veicolo, consegna di veicolo non funzionante o privo della documentazione necessaria, vizi che rendono il veicolo inidoneo all'uso), il Conduttore può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c., con diritto alla restituzione di quanto versato e al risarcimento dei danni.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14.1 Tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - Codicee del Regolamento UE 2016/679 - GDPR.
14.2 Il trattamento dei dati viene effettuato ai fini della gestione e dell'esecuzione del contratto con il cliente, della gestione amministrativa, contabile, fiscale e aziendale, oltreché, in caso di consenso, per comunicazioni commerciali.
14.3 Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
14.4 In conformità all'art. 17 del D.L. 113/2018, il Locatore comunica alle autorità competenti i dati identificativi del Conduttore, dei conducenti e del veicolo per finalità di prevenzione del terrorismo e dei reati di particolare gravità.
L’informativa completa è consultabile sul sito: www.rentchiappi.it
ART. 15 - CLAUSOLE VESSATORIE E TUTELA DEL CONSUMATORE
15.1 Le presenti condizioni generali sono redatte in conformità alla disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
15.2 Sono inefficaci le clausole che:
escludono o limitano la responsabilità del Locatore per morte o danni alla persona del Conduttore;
escludono o limitano le azioni del Conduttore in caso di inadempimento del Locatore;
prevedono termini eccessivamente anticipati per la comunicazione di disdetta;
consentono al Locatore di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali senza giustificato motivo;
stabiliscono come foro competente località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore.
15.3 In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
15.4 L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi informativi e alla specifica approvazione delle clausole vessatorie incombe sul Locatore.
ART. 16 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
16.1 Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo.
16.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
16.3 Il Conduttore consumatore può avvalersi dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) previsti dalla normativa vigente.
ART. 17 - CONTATTI DEL LOCATORE
Il Conduttore può contattare il Locatore per qualsiasi comunicazione relativa al contratto di locazione, guasti, sinistri o chiarimenti, utilizzando i seguenti recapiti ufficiali:
Telefono: +39 329 4290876
Email: rentchiappi@gmail.com
Pec: rentchiappi@pec.it
Tutte le comunicazioni inviate tramite i recapiti sopra indicati si considerano validamente effettuate ai fini del presente contratto se opportunamente riscontrate.
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
18.1 Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante del contratto di locazione e prevalgono su eventuali pattuizioni difformi, salvo specifica deroga scritta.
18.2 L'invalidità o inefficacia di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, che rimane valido ed efficace per la parte restante.
18.3 Eventuali modifiche o integrazioni al contratto devono essere concordate per iscritto tra le parti.
18.4 Il Conduttore dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le presenti Condizioni Generali prima della sottoscrizione del contratto.
